Se la depressione non č colpa dell’altro coniuge
Un donna decide di rivolgersi al Tribunale di Roma per chiedere la separazione dal marito con pronuncia di addebito, a causa dello stato di salute psichica della ricorrente, a suo dire causato dal comportamento vessatorio e aggressivo del marito. Il trascorrere degli anni in un clima di tensione e di preoccupazione ha determinato un indebolimento dell’equilibrio mentale della signora ed una successiva grave depressione. Per il Tribunale va respinta la domanda di addebito perché non risulta essere stato il motivo del fallimento matrimoniale, ed infatti la malattia depressiva della moglie non può essere valutata come conseguenza della condotta del coniuge. Secondo il giudicante, infatti, lo stato depressivo è una condizione patologica incolpevole non imputabile ad alcuno sulla base dei criteri di causalità giuridica, tranne nelle ipotesi in cui siano dimostrati, a carico del coniuge, condotte violente, prevaricatrici, maltrattamenti o relazioni adulterine. La violenza domestica purtroppo avviene all’interno delle mura domestiche e mai alla presenza di testimoni, per cui è difficile fornire adeguata prova al riguardo. Ci si augura che lo Stato possa fornire strumenti sempre più adeguati a tutela dei soggetti deboli, affinchè la famiglia diventi un luogo di realizzazione delle persone e si possa così creare un sano rispetto della cultura familiare.
Simona Napolitani
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