TRIBUNALE DI ROMA, ordinanza 8 gennaio 2009
Con l'ordinanza presidenziale dell'8 gennaio 2009, il Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento per separazione giudiziale, ha disposto l'assegnazione della casa familiare al marito, ponendo a carico dello stesso un assegno mensile a favore della moglie, per consentirle il pagamento Del canone di affitto di un altro appartamento.
Nel caso di specie, bisogna considerare che la casa familiare era di proprietà del marito e che, al momento dell'adozione del provvedimento, i coniugi erano già separati di fatto e la moglie era incinta del primo figlio.
Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il bambino non fosse ancora venuto alla luce, determinasse la carenza dei presupposti, di cui all'articolo 155 quater c.c., per disporre l'assegnazione della casa familiare alla moglie. La norma citata dispone, infatti, che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Considerato che nell'ipotesi che ci occupa, non vi erano figli, il giudice ha disposto che il marito restasse nel godimento esclusivo della casa di sua proprietà. Al tempo stesso si è però preoccupato di tutelare l'altro coniuge, attribuendogli un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento e per il pagamento di un canone di affitto, reso necessario dalla perdita della disponibilità della casa familiare.
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