Il punto centrale della causa è nella richiesta di diffamazione nata dal comportamento di Antonia che, per diversi motivi, ha screditato Chiara e la sua famiglia.
La diffamazione integra gli estremi di offesa all’altrui reputazione, comunicata ad una pluralità di persone.
La condotta diffamatoria si è consumata perché Antonia ha postato su Internet messaggi falsi e denigratori, ai danni di Chiara e della sua famiglia. In particolare, la ricorrente, ha chiesto il risarcimento dei danni morali e la cessazione immediata delle condotte illegittime.
Per la Cassazione la diffusione di messaggi a mezzo Internet determina una condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, essa quindi costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata.
Antonia, pertanto, è stata condannata al risarcimento dei danni morali, alla immediata rimozione dei post incriminati e ad astenersi da ulteriori commenti diffamatori.