
Marito condannato per maltrattamenti in famiglia
E’ un fenomeno che nasce una cultura patriarcale: gli uomini ritengono di essere titolari di un potere assoluto e di poter sottomettere la donna, talora inconsapevole, alla propria insindacabile violenta volontà.
L’art. 572 del Codice penale prevede che “Chiunque…maltratta una persona della famiglia o comunque convivente…è punito con la reclusione da tre a sette anni.”. I maltrattamenti in famiglia si riferiscono a un insieme di condotte violente, vessatorie o degradanti, reiterate nel tempo, che causano sofferenza fisica, psicologica o morale all’interno del nucleo familiare o di una convivenza.
Esistono diverse forme di violenza: quella fisica, quella economica e quella psicologica.
Il bene giuridico tutelato è l’integrità psico-fisica di persone facenti parte di contesti familiari o para-familiari.
Secondo una recentissima sentenza della Cassazione (n. 35667 del 31 ottobre 2025) rischia una condanna per maltrattamenti chi non lascia la moglie libera di usare il cellulare: un contesto di vera sopraffazione nel quale alla donna viene, tra l’latro, impedito di lavorare e fare sport.
Quante donne sono private della libertà di lavorare, di essere autonome, di avere le proprie frequentazioni, di avere una vita sociale e perfino di uscire.
Le donne devono denunciare, devono farsi refertare e devono essere consapevoli di poter uscire da un tunnel nel quale non vedono la luce.
Nessun pagamento al marito che ha pagato la ristrutturazione della casa della ex moglie
L’ipotesi è questa: quando il matrimonio è coeso, accade di frequente che il marito affronti spese di ristrutturazione della casa coniugale intestata alla moglie, perché non si pensa che il matrimonio possa conoscere la parola fine.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28443 del 27 ottobre 2025 ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto all’indennità per le migliorie apportate nella casa familiare di proprietà della moglie, invertendo un precedente orientamento della Suprema Corte. Questo perché come coniuge non è titolare di un diritto di possesso ma è solo titolare di un diritto personale di godimento, fondato sull’esistenza dell’unione familiare, configurato in termini di detenzione autonoma.
Non avendo pertanto la qualità di possessore non può riconoscersi il diritto all’indennità per le migliorie apportate.
Avv. Simona Napolitani
