
La validità dei patti matrimoniali
È sempre più acceso il dibattito giurisprudenziale relativo alla validità degli accordi che i coniugi sottoscrivono prima o durante il matrimonio o in vista del divorzio. L’orientamento che i Giudici di legittimità hanno seguito è segnato da una progressiva apertura verso l’autonomia negoziale dei coniugi, pur con la necessaria salvaguardia dei principi di indisponibilità dei diritti matrimoniali e della tutela della parte economicamente più debole.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20415 del 2025, ha riconosciuto la validità dei patti prematrimoniali, superando il precedente divieto e considerando i patti patrimoniali stipulati prima o durante il matrimonio come validi, purché non lesivi di diritti indisponibili come quelli legati ai figli e all’assegno di mantenimento. Si tratta di una svolta storica che apre a contratti atipici, dove la separazione diventa una condizione che attiva l’efficacia dell’accordo.
Nel caso specifico, la Corte ha giudicato valido un accordo in cui un marito si impegnava a restituire alla moglie del denaro da lei speso per ristrutturare la casa di sua proprietà, in cambio della rinuncia ad alcuni beni mobili. La separazione era la condizione che ha reso efficace tale obbligo di restituzione.
La Cassazione ha, pertanto, stabilito che sono validi gli accordi prematrimoniali che regolano aspetti patrimoniali non collegati ai doveri matrimoniali.
Ovviamente, la validità dell’accordo dipende dal suo contenuto, e per questo è necessario prestare molta attenzione a cosa si pattuisce.
Le spese straordinarie
Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono costi eccezionali, imprevisti e non ricorrenti, che si distinguono dalle spese ordinarie (cibo, abbigliamento, abbonamento Atac, benzina, regali per gli amici, cancelleria ecc.) coperte dall’assegno mensile. Rientrano nella categoria delle spese straordinarie le spese mediche non coperte dal SSN, le attività sportive e scolastiche, i viaggi studio e altri eventi che esulano dalla prevedibilità e dalla quotidianità. La loro ripartizione tra i genitori, solitamente proporzionale al reddito, deve avvenire tramite accordo o decisione del giudice.
Al fine di ottenere la ripartizione della spesa tra i genitori, occorre che questi l’abbiano concordata, in pratica non si può chiedere la restituzione di una quota all’altro genitore se quest’ultimo non ha partecipato alla decisione sul se e sul come affrontare la spesa stessa.
Esempi di spese straordinarie:
- Spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche e oculistiche (anche private), farmaci prescritti, trattamenti fisioterapici, e ticket sanitari.
- Spese scolastiche: iscrizioni a scuole private, tasse universitarie, libri, cancelleria, centri estivi, corsi di lingue, corsi musicali, lezioni private, viaggi di studio o soggiorni all’estero;
- Spese sportive: iscrizione a corsi, acquisto attrezzatura sportiva, partecipazioni ad eventi agonistici.
- Spese per il conseguimento della patente di guida .
- Spese per eventi e festeggiamenti: legati a occasioni particolari dei figli.
Alcune spese straordinarie per i figli sono obbligatorie e devono essere rimbor-sate, senza che sia necessario un preventivo accordo tra i genitori: insomma, devi pagare e basta.
Generalmente, sono obbligatorie e rimborsabili senza accordo le spese sanitarie urgenti e necessarie, i ticket, i farmaci prescritti dal medico, e le spese scolastiche essenziali come libri di testo. Per evitare conflitti, si consiglia di seguire i protocolli dei Tribunali che stabiliscono quali voci rientrano nell’assegno di mantenimento mensile e quali sono le spese straordinarie soggette a necessario preliminare consenso e quali quelle obbligatorie, nonchè le modalità per la richiesta di rimborso.
Avv. Simona Napolitani
