Pillole di Giurisprudenza / 16 Luglio 2025


Divieto di avvicinamento all’ex marito geloso che ha montato le telecamere di sorveglianza nella casa familiare

La sentenza della Cassazione Penale depositata in data 4 giugno 2025 n.23992 ha affrontato un tema fondamentale: la separazione personale, in caso di violenza domestica, purtroppo non esclude il rischio della reiterazione del reato. Pende il procedimento di separazione, lui è indagato per maltrattamenti e minacce: i giudici dispongono il divieto di avvicinamento del marito alla moglie. Il comportamento violento potrebbe continuare per la presenza delle telecamere che l’uomo ha installato nella casa familiare, per il controllo morboso che intende proseguire nei confronti della donna. Legittimo, quindi, il rifiuto della moglie di abitare la suindicata abitazione. Si aggiunga che l’uomo ha, tra l’altro, imposto alla moglie il divieto di intrattenere relazioni con persone al di fuori del nucleo familiare oltre ad essergli stato diagnosticato dal Dipartimento di salute mentale “chiare note di struttura ossessiva di personalità, spunti deliranti di gelosia nei confronti della donna…”. Tale decisione insegna che la cessazione della convivenza e la pronuncia di separazione non giustifica una cessazione degli ordini di protezione, in quanto spesso si assiste al rischio di reiterazione.


La casa resta alla madre con la minore nonostante la suocera chieda la restituzione dell’immobile

Da tempo si discute sulla revocabilità o meno dell’assegnazione della casa familiare, di proprietà dei suoceri che fanno richiesta di restituzione alla nuora che ci vive con i figli.Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17095 del 25 giugno 2025, ha affermato – in linea con il precedente orientamento – che la casa familiare resti assegnata alla madre che vive con la minore, nonostante la suocera ne chieda la restituzione. La decisione si basa sulla circostanza che gli ex coniugi hanno deciso di destinare il comodato alle esigenze della loro famiglia, considerando l’intero bene immobile adibito a casa familiare. Si può concludere affermando che la conservazione dell’habitat per il minore prevale su qualsiasi ulteriore interesse, compreso il diritto di proprietà che ha originariamente concesso il bene a titolo di comodato.

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