
Spese straordinarie e preventivo consenso
Secondo la regola generale, il genitore che vuole o deve affrontare una spesa straordinaria per il figlio (genericamente parliamo di sport, sanità, scuola e formazione) deve preventivamente concordarla con l’altro genitore, altrimenti non può richiedergli il pagamento del 50%.
In caso di diniego, se la spesa viene affrontata ugualmente dovrà pagarla per intero, salvo rivalsa nei confronti del genitore che immotivatamente non ha fornito il suo consenso.
Ci sono alcune spese straordinarie dette “obbligatorie” che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori, questa ipotesi l’ho riportata solo per conoscenza perché esula dal presente articolo.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 n. 17017, la Cassazione ha affermato l’importante seguente principio: il genitore che ha pagato le spese per il corso di inglese, senza concordarle con l’ex, ha ugualmente diritto al rimborso, perché l’apprendimento di una lingua straniera fa parte dell’ordinario e del consuetudinario bagaglio culturale di un ragazzo.
Principio che può applicarsi – sempre secondo la Suprema Corte – anche per tutte quelle spese certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi (come ad es. spese scolastiche e mediche ordinarie).
Una bella decisione che potrebbe contenere non solo il conflitto nel-l’affrontare le spese straordinarie, quotidiano terreno di scontro tra i genitori, ma anche per evitare che la lite tra il padre e la madre determini l’impossibilità per la prole di usufruire l’assistenza di cui necessita.
Sull’assegno di divorzio
La nuova natura dell’assegno di divorzio, con funzione assistenziale, perequativa e compensativa, ha comportato un vivace dibattito giurisprudenziale per interpretare come e quando concederlo al coniuge bisognoso.
Con ordinanza del 16 luglio 2025 n. 19617 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: l’ex moglie (generalmente la parte che ha maggiori necessità) ha diritto all’assegno di divorzio se non ha fatto carriera e ha lavorato part time per crescere i figli.
Tale decisione chiarisce meglio le diverse fattispecie cui si può andare incontro in caso di divorzio, ma sussiste un principio cardine al quale ci si può richia-mare: la parte che guadagna meno o non ha alcun reddito, per essersi dedicata alla crescita dei figli, per espresso accordo contratto in costanza di matrimonio, ha diritto a percepire l’assegno di divorzio per la sua natura compensativa.
Quindi per compensare in termini economici la donna che si è privata della sua vita lavorativa.
Ovviamente le citate circostanze (accordo in corso di matrimonio e l’essersi dedicata alla crescita dei figli) devono essere debitamente provate nel corso del procedimento.
Parliamo al femminile perché purtroppo ancora oggi nonostante le importanti affermazioni delle donne sono ancora queste che si spendono per i compiti di cura della casa e di assistenza ai figli, senza che tale importante e gravoso la-voro venga loro riconosciuto.
Avv. Simona Napolitani
