
Lui è condannato a restituire i soldi presi dal conto cointestato, quando è andato via da casa
I coniugi talora cointestano a loro nome il conto corrente (il cd. conto di risparmio), sul quale affluiscono i proventi di entrambi, o il reddito di uno solo. Questa forma di contitolarità è solo formale, perché la parità dei diritti (ossia l’effettiva proprietà dei coniugi sul 50% del deposito) viene meno in caso di prova contraria. Se, infatti, si dimostra, come nel caso di specie, che la provvista è stata alimentata dai soli stipendi della moglie, quest’ultima è proprietaria dell’intero saldo del conto correte.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2025, ha infatti condannato il marito a restituire alla moglie, oltre 13,000 euro, oltre interessi. La moglie, infatti, di professione insegnante è riuscita a dimostrare che l’intera somma depositata è costituita solo dai suoi stipendi, versati dall’Istituto presso il quale lavora. Di contro, il marito non è riuscito a dimostrare la titolarità di alcun versamento.
Sull’assegno di divorzio
La Suprema Corte con un’importante ordinanza n.18544 dell’8 luglio 2025 ha innovato il concetto di lavoro domestico ed ha ribadito il principio di indipendenza economica, entrambi necessari per ottenere l’assegno di divorzio.
Secondo la Corte non serve una prova diretta sull’accordo dei ruoli familiari, basta fare riferimento al concetto di presunzione, secondo cui se l’organizzazione famigliare ha favorito la crescita economica e professionale di un coniuge a discapito dell’altro, già di per sé viene provato che il coniuge senza attività fuori casa si è dedicato agli impegni domestici e di cura per i quali va riconosciuto il versamento divorzile.
La Cassazione si è anche espressa in merito al concetto di “indipendenza economica” ed ha affermato che la “vita dignitosa”, che occorre garantire al coniuge privo di risorse per ottenere l’assegno di divorzio, non deve fermarsi alla pura sopravvivenza ma nemmeno andare oltre il livello di normalità, parametrato alle condizioni economico patrimoniali delle parti.
