Separazione e Investigatore


Ci si chiede spesso se e come gestire la presenza dell’eventuale investigatore nelle cause di separazione o di divorzio. Nelle prime uno dei coniugi vuole verificare se l’altro ha una relazione extra-matrimoniale al fine di chiedere l’addebito per la violazione del dovere di fedeltà, oppure per provare eventuali attività lavorative tenute nascoste e quindi redditi che non si conoscono. Nelle seconde può essere rilevante solo accertare se l’altro coniuge ha redditi che provengono da attività non manifestate.

Una volta dato l’incarico all’investigatore è necessario che quest’ultimo rediga una relazione che attesti i risultati raggiunti che andrà depositata nel relativo procedimento. È importante che l’avvocato articoli una prova testimoniale sull’incarico ricevuto dall’investigatore e sulla successiva attività svolta, per confermare il contenuto della citata relazione investigativa (ovviamente citando come teste lo stesso investigatore).

Su tali spinose questioni si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026, che ha confermato la decisione del Giudice di secondo grado. I Giudici di legittimità hanno considerato raggiunta la prova che la signora, dopo la separazione, recandosi ogni giorno presso la società immobiliare, si sia proficuamente attivata per inserirsi nel mondo lavorativo. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che la relazione dell’investigatore è stata correttamente utilizzata dai Giudici di merito come prova atipica, ossia valutata insieme ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.

Insomma, alla fine, alla signora nessun assegno di mantenimento!

Avv. Simona Napolitani

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