Qui a seguire, la sintesi di un’importante decisione del Tribunale di Roma, che ha liquidato il danno endofamiliare per condotte illecite poste in essere dal marito ai danni della moglie, ossia tra i familiari. Si tratta della condanna al risarcimento del danno morale di un uomo che ha assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie, nel periodo che va dalla separazione al divorzio, in questo modo si sancisce da parte dei Tribunali l’obbligo di osservanza dei diritti umani, così come sanciti dalla nostra Costituzione.
Nella speranza che le condanne dei Tribunali aiutino a formare una cultura del rispetto, da parte di uomini che esercitano violenza.
Può essere liquidato il danno morale alla moglie, se il coniuge obbligato – in questo caso il marito – ometta di corrispondere l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile, esponendo, tra l’altro, l’avente diritto allo sfratto dell’immobile condotto in locazione per morosità e provocando nel coniuge uno stato d’ansia, sofferenza e preoccupazione per i numerosi messaggi di minaccia.
Così si è espresso di recente il Tribunale di Roma, questo il caso: Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio e ha posto un assegno a carico del marito, a favore della moglie e un contributo per il mantenimento dei figli conviventi con la madre, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
L’uomo, però, si rende sistematicamente inadempiente ai suddetti obblighi di mantenimento – per cui la donna intraprende l’azione esecutiva per il recupero del credito – nonché all’obbligo di pagamento del canone di locazione della casa coniugale, tanto che alla donna viene intimato lo sfratto per morosità.
La donna sporge denuncia per le condotte del marito, lesive della propria dignità ed onore, consistenti in offese e minacce di morte.
La A, pertanto, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, conviene l’ex marito innanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento, oltre che per la lesione alla propria dignità e del proprio onore conseguente ai denunciati comportamenti.
Dall’istruttoria risulta sia l’inadempimento da parte dell’uomo agli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno di divorzio a favore dell’’ex coniuge, sia le gravi minacce rivolte alla donna (messaggi e testi escussi). Per il Tribunale si tratta di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato d’ansia e preoccupazione, un turbamento psichico, conseguente proprio al fatto costituente rato, turbamento in cui si sostanzia il cd. danno morale, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., in presenta di reato, anche se accertato incidentalmente.
Simona Napolitani