Pillole di giurisprudenza

Lui deve trasferirsi, lei non lo segue

Il matrimonio, a differenza della convivenza, fa nascere in capo ai coniugi reciproci diritti e obblighi.

Questi ultimi sono indicati dall’art. 143 c.c. che sancisce l’uguaglianza dei diritti e dei doveri tra marito e moglie derivanti dal matrimonio, tra i quali l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assi-stenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabi-tazione. Marito e moglie devono contribuire ai bisogni familiari in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative.

La violazione di tali obblighi comporta la pronuncia di addebito.

Ovviamente, tali obblighi sono derogabili se i coniugi sono d’accordo, per cui se, ad esempio, entrambi decidono di poter avere relazioni extraconiugali e nel tempo marito e moglie accettano la reciproca infedeltà, in caso di separazione non si potrà chiedere l’addebito all’uno o all’altra per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Occorre, inoltre, per la pronuncia di addebito, che ci sia il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo coniugale e la crisi matrimoniale, ossia quest’ultima si verifica solo a seguito del comportamento illecito.

In materia di addebito si è di recente pronunciata la Cassazione, con ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, in merito alla seguente fattispecie: lui viene trasferito a Milano, la moglie senza validi motivi di lavoro o di salute, si rifiuta di seguirlo.

La Corte di Cassazione condivide la decisione della Corte di Appello che ha verificato, tramite puntuale e coerente prova testimoniale, articolata dal marito, che la crisi familiare è stata causata proprio dal rifiuto della donna che invece di seguire il coniuge ha preferito tornare a vivere presso la casa dei genitori, da qui la violazione degli obblighi di coabitazione e di collaborazione nell’interesse della famiglia. Insomma, pronuncia di seprazione con addebito alla moglie.

Avv. Simona Napolitani

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