Arrivano gli accordi prematrimoniali…speriamo!

Accordi prematrimoniali, finalmente se ne parla, con un minimo di concretezza

accordi prematrimonialiPendono in parlamento alcune proposte di legge, per consentire ai coniugi di esprimere la loro autonomia contrattuale sin dal momento che precede il matrimonio. Concedono loro la possibilità di regolamentare i futuri rapporti patrimoniali e personali relativi all’eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi prematrimoniali contenuti in un’apposita convenzione.

Concedere ai coniugi o ai futuri coniugi questa possibilità sarebbe un traguardo molto importante, per due ordini di considerazioni:

  1. la possibilità di raggiungere intese di carattere economico – in vista di un’eventuale crisi matrimoniale – è sicuramente più facile quando gli animi sono sereni ed in grado di valutare con assoluta ragionevolezza, come risolvere i futuri ed ipotetici assetti economici e patrimoniali della famiglia. E’ naturale che tale possibilità diventa più difficile quando i rapporti tra marito e moglie sono tesi e si sono ormai incrinati;
  2. la stesura di accordi preliminari sarebbe in grado di contenere e limitare l’insorgere di liti coniugali che hanno il loro naturale sbocco in devastanti procedimenti giudiziari, nei quali vengono coinvolti anche i figli.

La proposta di legge n. 2669

Vediamo i passi più significativi della proposta di legge n. 2669, a firma dei deputati Morani e D’Alessandro:

  • è prevista la possibilità di stabilire accordi per la successione dell’uno o dell’altro coniuge in deroga al divieto dei patti successori. Una norma che oggi vieta di regolamentare disposizioni in vista della futura morte. Oggi un marito o una moglie, sino a che divorziano, non possono, ad esempio rinunciare all’eredità dell’altro. Con ciò si causa una stasi dei beni, dei rapporti e dei patrimoni anche societari;
  • questi accordi prematrimoniali vanno redatti sia prima sia durante il matrimonio, in vista dell’eventuale separazione o divorzio. Questo mediante negoziazione assistita, stipulata da uno o due avvocati o mediante atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni. Nello stesso atto deve essere espressamente prevista la possibilità di modificare o sciogliere l’accordo;
  • possono essere regolamentati solo i diritti disponibili – ossia di carattere economico e patrimoniale – e non quelli attinenti ai diritti fondamentali della persona. Come ad esempio “ mi impegno a non divorziare”, mi obbligo a non chiedere la separazione”, “mi impegno a non risposarmi o a non avere ulteriori figli”. Quindi si potrà prevedere, ad esempio, la modalità, l’entità e i termini con i quali uno dei due dovrebbe provvedere al mantenimento e alle necessità dell’altro. Si potrà rinunciare al mantenimento (ma non agli alimenti, ossia a ricevere quel minimo indispensabile per la quotidianità) o regolamentare il trasferimento di proprietà o in uso della casa familiare;
  • è prevista una distinzione tra coppie senza figli o con figli. Nella prima ipotesi non ci sono limiti all’autonomia negoziale, fatta salva l’irrinunciabilità dei diritti della persona ossia relativi alle libertà fondamentali. Nella seconda ipotesi gli accordi presi dai genitori devono essere preventivamente autorizzati dal Procuratore della Repubblica.

Precisazioni importanti della proposta

Ovviamente, viene sempre fatta salva la libertà personale, quindi non si può tollerare una compressione o coartazione della libertà della persona in tutte quelle che sono le manifestazioni della propria socialità.

Sono altresì contrarie all’ordine pubblico, quindi non introducibili negli accordi prematrimoniali le clausole penali, che tendono ad imporre il rispetto dei patti per via indiretta.

In pratica si potrà regolamentare il versamento da un coniuge all’altro di una somma di denaro periodica o una tantum. Ovvero un diritto reale su uno o più immobili, in ogni caso non si può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.

Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati anche durante il matrimonio, comunque prima del deposito del ricorso per separazione o della negoziazione assistita.

Non possiamo non sperare in questa legge. Anche in relazione all’orientamento giurisprudenziale – che sta prendendo sempre più piede – di auto responsabilità economica di ciascun coniuge, quale persona singola.

Conclusioni

Quindi, a fronte di una modifica strutturale dell’assegno di divorzio, non più parametrato al tenore di vita, sembra giusto che i coniugi, nel rispetto di un corretto assetto della loro economia familiare, abbiano la libertà di negoziare e concludere contratti, a contenuto economico. Il tutto rispetto a ciò che essi stessi ritengono legittimo rispetto ad una regolamentazione di un’eventuale futura crisi coniugale. Ciò è tanto più vero perché solo i coniugi conoscono, sino in fondo, la loro capacità economica e possono quindi disporre con cognizione di causa dei loro beni che, talora, vengono occultati o manipolati nel corso dei procedimenti, rendendo spesso una decisione giudiziaria non coerente con le reali risorse economiche di quel nucleo.

Insomma, ciò che i Giudici dismettono viene restituito ai coniugi nell’ambito di una cornice contrattuale, ritenuta legittima grazie ad una auspicata legge.

Se hai bisogno di una consulenza contattaci

Avv. Simona Napolitani
presidente Codice Donna

Lascia un commento

X