Ancora su doveri matrimoniali: la coabitazione e la fedeltà

L’obbligo della coabitazione comporta il dovere di abitare insieme. Tale principio non ha alcuna connessione con l’abolito reato penale di abbandono del tetto coniugale, per cui se un coniuge lascia la casa coniugale non commette reato, ma può essere soggetto alla richiesta di addebito in sede di separazione. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio secondo cui “ in tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa coniugale …costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione..”.
L’obbligo di fedeltà si atteggia differentemente, a seconda di come viene posto in essere il tradimento. Alcune sentenze hanno affermato che l’infedeltà per costituire motivo di addebito deve essere oltraggiosa nei confronti del coniuge che la subisce: il comportamento di chi tradisce deve essere realizzato in modo tale da ledere il decoro e la dignità dell’altro coniuge. La reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale tanto più se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.
In ogni caso, il comportamento inadempiente non deve dipendere dal partner (ad. esempio se la moglie subisce violenza e scappa da casa non viola il dovere di coabitazione), oppure essere collegato alla circostanza che la vita matrimoniale sia già dissolta. Infatti, non sussiste inadempimento se si prova che l’asserita violazione è stata determinata dal comportamento dell’altro coniuge o se è intervenuta quando l’intollerabilità della convivenza si è già verificata ed anzi proprio in conseguenza di tale circostanza.
Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@virgilio.it

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