Assegno per la casalinga

Se la moglie si è solo occupata dei lavori di cura del marito, dei figli e della casa, e la sua capacità di produrre reddito è pari allo zero, ha diritto al mantenimento anche se sussistono dubbi sulla sua fedeltà.
Lui ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, lei intestataria di una Fiat Punto e poche centinaia di euro sul conto. La difesa del marito ha sostenuto e chiesto condizioni meno penalizzati per il mantenimento (determinato in euro 1.200,00 mensili), considerato che la donna, per età e condizioni fisiche era in grado di lavorare. Tesi non accolta dai Giudici della Suprema Corte, secondo i quali la donna non era capace di produrre reddito dal momento che, per venti anni di matrimonio, non aveva avuto altra occupazione che la cura del marito e delle bambine. A nulla sono valse le insinuazioni sollevate sulla “esclusività” dell’interesse della moglie nei confronti del marito. La fine del matrimonio era infatti arrivata con il fallimento di un tentativo di riconciliazione, dopo la rottura per una relazione della donna. Le prova del tradimento fornita dal ricorrente riguardavano però solo il periodo precedente il perdono mentre mancavano gli elementi dell’adulterio nel corso della “rinnovata comunione fisica e spirituale” tra i coniugi, durata circa un anno e mezzo. Quindi, i Giudici di legittimità hanno confermato la condanna del marito al pagamento dell’assegno per la moglie determinato in euro 1.200,00, oltre 1.000,00 euro per ciascuna delle figlie, in totale 4.200,00 mensili. La Suprema Corte ha confermato il principio della notevole differenza di reddito e di patrimonio, tale da non fare pesare nel calcolo del suindicato importo mensile neanche l’assegnazione della casa coniugale. I Giudici della Cassazione hanno espresso importanti principi, a tutela della moglie e dei figli: la presenza del cospicuo patrimonio del marito consente di desumere che la famiglia abbia goduto di un elevato tenore di vita, anche in assenza di specifiche prove al riguardo. Non solo, i redditi del padre legittimano una aspirazione delle figlie a uno stile di vita elevato. Non si possono valutare solo i bisogni essenziali, ma è anche necessario considerare le prospettive di vita che nascono in riferimento all’ambiente socio-economico dei genitori e della famiglia di origine.

Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@virgilio.it

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