Il tradimento presunto

Un recente orientamento della Suprema Corte, assume che per la pronuncia dell’addebito nella separazione è sufficiente il tradimento presunto.

Secondo la Giurisprudenza la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in vero e proprio adulterio.

In base al suddetto principio, non è necessario che la vittima del tradimento riesca a provare che la relazione extraconiugale del coniuge traditore sia stata consumata, essendo sufficiente a ledere la dignità del coniuge tradito. In altri termini, bastano i dubbi generati nel coniuge e in soggetti terzi per procedere all’addebito della separazione, in quanto gli stessi comportano la lesione alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge.

Sarebbe allora sufficiente, ad avviso di chi scrive, una particolare intimità verbale o un modo di scherzare che dia il senso di una conoscenza più che approfondita tra le due persone, messaggi whatsapp o qualunque comunicazione telematica che avvenga con frequenza e mostri una condivisione del vissuto quotidiano.

La Cassazione con ordinanza n. 27995/2022 ha ribadito il medesimo principio: non rileva che l’infedeltà sia certa ai fini dell’addebito della separazione, è sufficiente che il sospetto dell’infedeltà, per il modo in cui essa si manifesta all’esterno, rechi pregiudizio all’onore e al  decoro della persona tradita. La valutazione sul comportamento infedele viene rimessa al Giudice, il quale deve accertare sulla base degli elementi forniti dalle parti se c’è stato un presunto tradimento da parte di uno dei coniugi. Se tale verifica è già delicata nel caso in cui l’infedeltà sia stata consumata, mi chiedo come possa accertarsi il comportamento di un coniuge che dia la “sensazione” all’altro consorte e/o ai terzi di porre in essere un tradimento, senza alcuna consumazione, ma che leda l’onore e la dignità dell’altro.

Quale differenza si può cogliere tra il coniuge che scherza con una persona, la quale ha un tipo di confidenza paragonabile ad una stretta amicizia o porre in essere un comportamento di consumazione del rapporto more uxorio che può rimanere estraneo a qualsiasi esternazione.

A dire il vero, la Cassazione esprime anche un principio interessante che va sostenuto: il tradimento apparente comporta l’addebito quando offende e lede la dignità e l’onore dell’altro coniuge.

Avv. Simona Napolitani

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