Il conto corrente cointestato

Occorre fare attenzione, in presenza di un conto corrente cointestato, nel caso di specie, con il marito, non sempre si è titolari del 50% delle giacenze. Tale forma contrattuale è regolata dal principio di cui all’art. 1854 c.c., secondo cui la qualità di creditori e debitori solidali dei saldi del conto fa presumere la proprietà comune dell’oggetto del contratto. Però, questa presunzione, ammette la prova contraria dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa, da quella risultante dalla cointestazione stessa. Nel caso in esame, a fronte della richiesta della moglie di vedersi riconosciuto il 50% del denaro giacente sul conto cointestato, il marito si oppone e dimostra che la provvista sul conto proveniva dalla vendita di alcune azioni che la madre gli aveva donato. La Corte di Cassazione in data 3 aprile 2023, ha rigettato la domanda della donna affermando che ai sensi dell’art.1298 c.c. la qualità di creditore o debitore solidale del saldo medesimo si divide in parti uguali, solo se non risulti diversamente, potendo, a tal fine, anche fare ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Nella sentenza si legge che “ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa nei rapporti interni avanzare diritti su di esso”. Lo stesso principio vale nel caso di cointestazione del conto, ove vengono versati i proventi dell’attività lavorativa di uno solo dei coniugi, tranne nell’ipotesi di comunione legale, nella quale al momento della separazione, cessa il regime di comunione ed i proventi vengono divisi tra marito e moglie in parti uguali.

Avv. Simona Napolitani

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