Frequentazione paritaria

Per giurisprudenza costante l’affidamento condiviso non implica tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, fermo restando che ogni scelta per l’educazione e la crescita dei figli deve essere oggetto di accordo tra il padre e la madre. Infatti il minore coinvolto suo malgrado nella crisi genitoriale ha il diritto di avere il proprio principale punto di riferimento abitativo. Ciò sulla base dei principi di diritto dettati dall’art. 316 c.c. nella formulazione successiva al d.lgs. 154/2013 (“I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”).

Non si può non ricordare, in questa sede, il concetto di residenza abituale espresso anche dall’art. 8 del Reg. U.E. n. 2201/2003  che detta un principio ispirato dall’interesse del minore e dal criterio della vicinanza: “Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trovi e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della vita di relazione. In altri termini la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare” (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3555).

Chiaro il disagio che chiunque avrebbe – ancor più  un minore – se la sua vita ed i suoi effetti personali fossero divisi a metà, senza un riferimento stabile, nel quale ci si sente a casa. l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, di cui all’art. 337 sexies c.c., è saldamente ancorato a questa logica, la sua ratio sta proprio nel conservare l’habitat domestico ed evitare che il figlio perda il suo luogo di riferimento abituale, il suo ambiente in cui sono ancorate abitudini e certezze.

Dividere a metà la vita di un figlio, omettendo una valutazione sui suoi reali interessi, per anteporre quelli di un genitore, vuol dire equiparare l’identità del figlio ad un “pacco”, di continuo spostato, per anteporre le più diverse esigenze di un genitore.

Di recente, la Corte di Cassazione (ordinanza 17222/2021) è tornata sull’attuale tema della frequentazione paritaria dei figli tra i genitori e, se in un primo momento, ha affermato che il regime di affidamento condiviso deve tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria, ossia una presenza paritetica dei genitori nella vita dei figli, ha poi aggiunto che “…nell’interesse di quest’ultimi il Giudice può individuare un assetto che di discosti  da questo principio tendenziale al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere.”.

In ragione di ciò, la regolamentazione con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una ponderata valutazione del Giudice che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione della loro relazione con i figli e alla esplicitazione del loro ruolo educativo (Cass. 3652/2020).

Questi i principi, di fatto, ad avviso e per l’esperienza di chi scrive, i figli – specie se in tenera età –  devono crescere all’insegna della stabilità e della serenità e solo la scelta di un collocamento prevalente e di una ragionevole frequentazione con il genitore non collocatario, puo’ aiutarli a crescere con basi salde, solide ed in maniera equilibrata.

Si spera che la ponderata valutazione che il Giudice di merito è chiamato a fare, in punto di fatto, tenga sempre conto di tali considerazioni.

Avv. Simona Napolitani

Lascia un commento

X