Genitorialità e percorsi di sostegno

Le crisi coniugali aprono scenari di grave conflittualità tra marito e moglie che altera lo sviluppo psico-fisico della prole e che si manifesta:
a) nella scarsa consapevolezza di ciascun genitore delle proprie difficoltà;
b) nella negazione dell’altra figura genitoriale;
c) nell’assenza di confini nei ruoli genitoriali;
d) nell’immutabile reiterazione di tali condotte;
e) nella svalutazione agli occhi dei figli dell’altro genitore.

Purtroppo tra i coniugi in crisi si riconoscono alcuni comportamenti che caratterizzano certamente una scarsa consapevolezza dell’importanza del ruolo genitoriale. Si assiste, spesso, ad una reciproca ricusazione dell’altrui ruolo, alla negazione di qualsiasi canale comunicativo tra i genitori; all’incapacità di coordinarsi nell’assumere le decisioni concernenti la prole; all’inadeguatezza mostrata nell’intensificare i rapporti della prole con l’altro genitore. Di tutto ciò ne risentono i figli che, in un domani, costituiranno le prossime generazioni e che saranno gli artefici del nostro futuro, anche in quest’ottica è importantissimo il loro benessere psico-fisico. Purtroppo, manca spesso la cognizione di cosa vuole dire essere genitori, d’altronde non si nasce con la capacità di essere padre o di essere madre, considerato che l’unico confronto risiede nell’educazione ricevuta a sua volta da ciascun ascendente. Non resta, quindi, che misurarsi con professionisti e specialisti della materia che possano guidare ed indicare la strada più giusta per aiutare i figli che talora crescono inconsapevoli in una realtà non adeguata al loro equilibrio psichico. Ecco che nei procedimenti relativi a crisi familiari, si prospettano con una certa frequenza misure di sostegno alla genitorialità, sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto tali prescrizioni, quand’anche non vincolanti, condizionanti del principio di autodeterminazione e di libertà di ciascun individuo. La Suprema Corte ha infatti considerato che la finalità del procedimento di separazione o divorzio è quella di adottare provvedimenti nell’interesse dei minori, le altre misure sono invece connotate, ad avviso della Corte, dalla finalità – estranea al giudizio – di realizzare una maturazione delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Ad avviso di chi scrive, non può scindersi l’aspetto giuridico dall’ aspetto culturale che l’Autorità Giudiziaria deve svolgere nei confronti della società. Ciò posto, è quanto meno auspicabile che un conflitto coniugale distruttivo possa tramutarsi in un conflitto costruttivo nell’interesse dei figli, grazie a misure di sostegno e ad indicazioni e suggerimenti da parte dei Giudici che seguono i procedimenti relativi a crisi familiari.

Ovviamente, come ben motiva una recente sentenza del Tribunale di Lucca del 18 marzo 2020, non è concepibile una prescrizione stringente di un intervento assimilabile ad un trattamento sanitario ovvero di un comando idoneo ad attuare una restrizione della libertà. Pertanto, con il rispetto del principio di autodeterminazione immanente all’esercizio di ogni diritto di libertà, appare pienamente compatibile, sempre ad avviso del Tribunale di Lucca, una prescrizione che si limiti ad una mera esortazione sotto forma di invito “poiché il meccanismo di condizionamento indiretto  si traduce in un sacrificio bilanciato dal perseguimento del superiore interesse del minore, che deve orientare ogni decisione giurisdizionale che lo riguardi.

Avv. Simona Napolitani

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