La scuola per i figli: pubblica o privata

I genitori litigano, la madre vuole che il figlio minore continui a frequentare la scuola privata, il padre è contrario al pagamento di consistenti rette annuali e – sebbene inizialmente favorevole a che il bambino fosse iscritto ad una scuola internazionale per apprendere la lingua inglese – ha poi verificato che la preparazione scolastica fosse inferiore a quella garantita dalla scuola italiana, tanto da evidenziare numerose lacune culturali rispetto ai coetanei del figlio.

Il genitore si rivolge, pertanto, al Tribunale di Milano in via d’urgenza ai sensi dell’art. 316 codice civile, secondo cui in caso di contrasto – all’interno del nucleo familiare – su questioni di particolare importanza, che riguardano la crescita e l’educazione dei figli, ciascuno dei genitori può ricorrere al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il Tribunale adito dal padre esprime il suo orientamento a favore della scuola pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto. Solo qualora sussista la convergenza dei genitori sulla frequentazione dei figli di un istituto privato o emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore, riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento o a sue particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, è coerente l’iscrizione del minore in una scuola privata che risponda alle necessità del caso.

Quindi, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori, va data prevalenza alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istituzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale all’istruzione. Le altre istituzioni scolastiche (paritarie o privare in generale), possono incontrare il favore del Giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Inoltre, la scelta pubblica è – secondo il Tribunale adito – una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso scelte educative o di orientamento culturale in generale.

Insomma, il percorso scolastico è un ambito delicato di frequente conflitto tra i genitori, l’iscrizione presso un Istituto piuttosto che un altro nasconde diverse valutazioni, sia relative al tipo di formazione dei minori, le scuole private sono frequentate da una fascia sociale più alta, ed offrono agli alunni una metodica, un ambiente, un agio ed opportunità che influiscono inevitabilmente sulla sua formazione, laddove le scuole pubbliche hanno una metodica, anche sociale, lontana dal lusso e dall’esclusività.

Altro profilo di conflitto riguarda i costi di iscrizione e le rette annuali. Tali costi incidono poi, in maniera ancor più significativa, quando i genitori si separano, è noto infatti che il bilancio familiare, in caso di separazione diventa molto più difficile da gestire, perché con i medesimi redditi deve vivere non già un nucleo bensì due famiglie, quindi tutte le voci di spesa vengono esattamente raddoppiate.

Ed ecco che in tale contesto sorge il problema scuola.

Avv. Simona Napolitani

 

 

 

 

 

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