C’è infedeltà e infedeltà, recentemente una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito con dovizia di motivazione ed ampia argomentazione, la differenza tra un adul-terio e un altro. In pratica, i Giudici affermano che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un tradimento ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Nella caso in esame i Giudici hanno ritenuto che nella con-dotta della moglie non fossero ravvisabili i connotati di una relazione sentimentale adulte-rina, né che l’intercorso rapporto platonico, limitato a contatti telefonici o via internet, con altro uomo – peraltro residente a notevole distanza – e privo di un reciproco coinvolgi-mento affettivo fosse suscettibile di tradursi in comportamenti offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge. La relazione tra la moglie e “l’altro” si può, in sostanza ascrivere ad una relazione platonica, che non ha avuto ricadute sulla figura del marito, si è trattato, in sostanza, di un contatto su internet, con condivisione e ricambio da parte di lei, dell’eventuale infatuazione di lui.
E’ singolare verificare come l’evoluzione e lo sviluppo dei mezzi informatici abbia interfe-renze anche sull’assetto dei rapporti sociali, in particolare di quelli familiari, i cui partner oggi vedono nella telematica una risorsa per ovviare alla loro solitudine – che spesso si avverte anche all’interno della vita matrimoniale – intrecciando relazioni e rapporti che negli anni passati non avevano modo di realizzarsi. Lo sviluppo dei mezzi di comunica-zione ha, pertanto, creato delle nuove figure, come quella dell’adulterio platonico, assurte ad esame e all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.
In questo solco, trova spazio una particolare ipotesi di violazione del dovere di fedeltà co-niugale: l’adulterio cd. “apparente” (chiamato anche platonico o sentimentale), che si so-stanzia in un comportamento che crei l’apparenza di continue e sistematiche violazioni del dovere di fedeltà, anche se l’adulterio, in concreto, non si sia verificato.
Comunque, la giurisprudenza non ha dato il via libera ai rapporti platonici extra coniugali, senza se e senza ma, in quanto ha posto dei requisiti; in particolare ha affermato che esso costituisce causa di addebito qualora: a- la condotta del coniuge infedele sia tale da inge-nerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto di tradimento; b- il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onore e dignità; c- dalla condotta dell’infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell’altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell’ambiente in cui vive.
Insomma, il fine è quello di tutelare l’onore e la dignità del coniuge non solo nella dimen-sione più intima e privata della violazione subita, ma anche – e soprattutto – nella sua di-mensione pubblica.
Ho sempre difeso i principi Costituzionali posti a presidio della persona e della famiglia, tuttora fermamente validi e meritevoli di rispetto, per cui ritengo di condividere il pensiero espresso dalla Giurisprudenza, anche se, ripeto, i sistemi informatici sono talmente entrati nella vita e nelle relazioni private tra coniugi, che spesso si verificano situazioni assai dolorose, che meriterebbero particolari tutele anche se non ledono la “dimensione pub-blica” dei partner.
Simona Napolitani
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