Nessun addebito

Sentenza pubblicata il 27 aprile 2023 dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Messina.

Secondo i Giudici messinesi, la richiesta di addebito al marito, va rigettata  perché la relazione extraconiugale è intervenuta quando il vincolo matrimoniale era già disgregato: nel caso in esame, sono decisive le testimonianze che confermano i continui litigi fra i coniugi. Secondo i Giudici, la mancanza di serenità coniugale è già indice della cessazione dell’unione familiare.

La moglie dal canto suo forma una famiglia di fatto col nuovo compagno, dal quale ha perfino avuto un figlio: deve ritenersi che la decisione assunta dalla donna mentre era ancora sposata con l’ex marito, sia già stata maturata in precedenza.

La donna propone reclamo: il Giudice di appello conferma il rigetto della domanda proposta dall’appellante, che  pretendeva una somma per pagare la locazione di un alloggio da porre a carico dell’ex. marito. Prendono piede le testimonianze:  il suocero riferisce di aver letto messaggi compromettenti del genero all’indirizzo dell’attuale compagna mentre era ancora sposato con la figlia. Ma l’eventuale infedeltà va datata in un momento in cui la situazione affettiva fra i coniugi risultava deteriorata. Le testimonianze di segno contrario confermano che in casa era un continuo di urla e rumori di oggetti gettati per aria. Inoltre, la donna  spesso e volentieri tornava a casa dei genitori. E un altro teste garantisce che i problemi sarebbero sorti addirittura prima delle nozze, al punto da indurlo a sconsigliare il matrimonio. Insomma: è l’incompatibilità di carattere a rendere impossibile la convivenza.

È fuori da ogni principio la richiesta deIla donna per il mantenimento, motivata facendo riferimento alle condizioni dell’assegno divorziale, che ha natura assistenziale oltre che perequativo-compensativa. Quindi l’assegno di divorzio le spetta in virtù di ciò che ha dato alla famiglia ed in virtù della differenza reddituale tra gli ex coniugi. Secondo i Giudici, la richiesta di assegno deve essere respinta, quando l’ex moglie intraprende un diverso progetto di vita: in tal caso si presuppone che i conviventi mettano in comune le loro disponibilità per la nuova famiglia di fatto. Circostanza verificatasi nel caso di specie: la signora si trasferisce dalla Sicilia alla Sardegna,   con il suo nuovo compagno e la nascita del bambino, nato dall’attuale convivenza. Ormai la giurisprudenza è ferma nel ritenere che le nuove condizioni di vita, ossia una nuova convivenza, cancellino ogni diritto all’assegno divorzile. Almeno un dubbio l’avrei: se – durante la vita matrimoniale –  c’è stato un comportamento dedito alla famiglia ed alla crescita dei figli, non si può annullare come se una parte di vita della donna non fosse mai esistita.

Avv. Simona Napolitani

 

 

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