Nuove famiglie e nuove sentenze. Famiglia in avvenire

Nuove famiglie

nuove famiglieUna recente sentenza della Cassazione civile del 30 settembre 2016 affronta il complesso e difficile tema del fenomeno giuridico ultimamente definito “famiglia diversa” o “famiglia in avvenire” per definire le nuove famiglie che si stanno formando.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una donna ha partorito un bambino sulla base di un progetto di vita di una coppia omosessuale, costituita da una cittadina spagnola ed una italiana, residenti e coniugate in Spagna.

Le due donne, Silvia e Francesca, non si sono limitate a dare il consenso all’inseminazione da parte di un donatore di gamete maschile (evidentemente esterno alla coppia). Una delle due ha donato l’ovulo che è servito per la fecondazione ed ha dato il proprio consenso affinché nascesse il bambino, con le modalità suindicate, frutto dell’unione della coppia omosessuale.

Poi le due donne hanno consensualmente divorziato, sulla base di un accordo che ha previsto l’affidamento congiunto del minore ad entrambe le madri, con condivisione della responsabilità genitoriale.

Le due madri hanno chiesto congiuntamente la trascrizione dell’atto di nascita in Italia. Ma l’Ufficiale dello Stato civile di Torino ha opposto un rifiuto per ragioni di ordine pubblico. Si sa, infatti, che non è possibile dare esecuzione in Italia, qualora questo contrasti con i principi di ordine pubblico.

L’ordine pubblico

Vediamo, a questo punto, cosa si intende per ordine pubblico e come tale concetto si possa applicare nel caso di nuove famiglie. Tale parte del diritto è costituita sia dai principi generali e fondamentali dell’ordinamento che da concrete norme giuridiche. Riguarda le norme costituzionali dello Stato, la posizione dei suoi organi supremi, la personalità e la libertà dei cittadini. Riguarda inoltre l’ordinamento del matrimonio e della famiglia, la capacità delle persone fisiche e giuridiche, i rapporti tra le classi sociali.

L’ordine pubblico può essere anche inteso come garanzia di pace, di tranquillità e sicurezza collettiva. In tal senso assume un valore di ordine sociale in quanto con esso si difende lo svolgimento dei rapporti della vita sociale. Nell’accezione maggiormente diffusa, ordine pubblico è quindi inteso come pace sociale, e il suo mantenimento e tutela anche a mezzo di azioni concrete da parte delle forze di polizia.

L’interessante questione si è posta per la prima volta all’esame dei Giudici. La Suprema Corte ha, pertanto, affrontato il problema se la trascrizione del predetto atto di nascita presso gli uffici dell’anagrafe italiana contrasti o meno con i principi del nostro ordine pubblico.

Dalla motivazione si evince il seguente principio di diritto. “La trascrizione nei registri dello Stato civile di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio di due donne, come nella fattispecie in esame, non contrasta con  l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi della predetta fattispecie sul territorio italiano, dovendosi aver riguardo al principio di rilevanza costituzionale primaria dell’interesse superiore del minore che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello stato di figlio, validamente acquisito all’estero ed in particolare in un altro paese dell’UE.”

La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha messo altresì in evidenza che la tecnica procreativa utilizzata in Spagna, pur non riconosciuta dall’ordinamento italiano, rappresenta una delle possibili modalità di attuazione di un potere normativo attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

E’ stato ulteriormente precisato, in motivazione, che in tema di procreazione medicalmente assistita, la fattispecie nella quale una donna doni l’ovulo alla propria partner (con la quale è coniugata in Spagna), la quale partorisce utilizzando un gamete maschile donato da un terzo ignoto, non costituisce un’ipotesi di maternità surrogata o di surrogazione di maternità.

Costituisce invece un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa. Da quest’ultima però si distingue per essere il feto biologicamente di entrambe le donne, registrate come madri in Spagna, per averlo l’una partorito, e per avere l’altra trasmesso il patrimonio genetico.

Nuove frontiere del diritto, che possono essere più o meno condivisibili, ma che fanno parte della nostra nuova e mutata società e che danno vita a nuove famiglie.

Purtroppo, su tali “tematiche in avvenire” si esprime spesso la Magistratura. Si assiste ad una latitanza del nostro legislatore che fugge da temi sensibili e di rilevanza sociale.

Avv. Simona Napolitani
Presidente Codice Donna

 

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