Unioni di fatto

La storia nasce da un unione di fatto tra Antonio e Stefania. Al cessare della convivenza, l’uomo conviene in giudizio la donna chiedendo la restituzione di 28.000,00 euro, corrispostale nel corso degli anni. Interessante la motivazione del Tribunale, secondo cui le unioni di fatto, che assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 della Cost. – che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità – sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni economiche a favore del convivente, nel corso del rapporto, si configurano come adempimento di un’obbligazione naturale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sempre rispettando i criteri di proporzionalità e adeguatezza, in riferimento al rapporto tra l’elargizione ed il patrimonio del soggetto che elargisce. In altri termini, si deve presumere che, come normalmente avviene nei rapporti di coppia, le spese del ménage familiare siano state assunte nel pieno spirito solidaristico, per cui gli esborsi, con i quali l’uomo ha inteso partecipare ai bisogni e alle necessità della coppia possano giustificarsi come atto di liberalità, ovvero come versamenti eseguito in attuazione di una obbligazione naturale, come tali, quindi, irripetibili.

Simona Napolitani

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