Diritto all’amore

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 20 ottobre 2016 n.225), è infondata la questione di legittimità dell’articolo 337 ter c.c., nella parte in cui tutela solo i rapporti significativi del minore con gli ascendenti e con i parenti e non con persone estranee. Secondo il Giudice delle leggi non esiste un vuoto normativo perchè il terzo può trovare tutela sulla base degli articoli 330 e 336 del Codice Civile, quando il suo rapporto affettivo con il  minore viene ingiustamente ostacolato dai genitori, con comportamenti che possono configurare un abuso dell’esercizio della responsabilità genitoriali. La fattispecie riguarda una coppia di fatto tra due donne, che decidono di avere un figlio con procreazione assistita. Poi l’unione viene meno, a questo punto la donna, ex compagna estranea al processo di procreazione, nonostante avesse per otto anni partecipato alla crescita dei gemelli viene esclusa dalla madre biologica. La Corte ha affermato che i rapporti affettivi sono per i minori un bene a cui occorre dare riconoscimento e ogni più ampia tutela perchè è proprio nel mondo degli affetti che si trovano gli elementi più importanti per la formazione di una sana personalità. Secondo molte Convenzioni Internazionali a tutela dei minori e secondo la nostra Costituzione esiste un principio di parità tra le “formazioni sociali”, anche se famiglie di fatto formate da persone dello stesso sesso e i genitori uniti in matrimonio. Insomma, anche gli altri soggetti uniti da relazioni di fatto hanno diritto a mantenere stabili relazioni con i minori, nonostante la crisi della coppia, avuto riguardo al preminente interesse della prole minorenne. Il genitore biologico che esclude illegittimamente l’ex compagna compie un atto pregiudizievole nei confronti del minore. Come giustamente affermato nella nota a sentenza del Prof. Ferruccio Tommaseo “Il Legislatore ha dato forte rilievo anche alla dimensione “morale” che assume l’interesse del minore, questa dimensione si realizza non soltanto nel suo diritto ad essere educato ed istruito, ma anche ad avere fecondi rapporti affettivi, che, come dimostra l’esperienza, sono un fattore fondamentale per l’equilibrato sviluppo della personalità e dunque un valòore da salvare anche quando i rapporti entrano in crisi. E’ questo un valore che dà sostanza a un verro e proprio «diritto all’amore». In sintesi, la valutazione della congruità delle forme di tutela nell’interesse morale del minore, non può essere ristretta all’esame di una singola norma ma deve avere un oggetto più ampio alla scopo di individuare altre forme di garanzia che consentano di apprestare un’idoena tutela del «diritto all’amore», a cui fa riferimento la nostra dottrina.

Sarebbe bello se le coppie in crisi, e forse anche quelle ancora unite, inizino a comprendere il significato del «diritto all’amore».

Avv. Simona Napolitani

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