VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI

E’ una significativa pronuncia del Tribunale di Latina che, per la materia trattata e per le soluzioni adottate, vale la pena di commentare.
Il Giudice laziale ha affermato che “ i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c.senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.”
Nella sentenza si afferma che il comportamento di un coniuge, che costituisce causa della separazione o del divorzio, non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile, atteso che la natura, la funzione e i limiti degli istituti previsti dal diritto di famiglia rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, in quanto uno stesso comportamento può rivestire alcune statuizioni in sede di separazione e, contemporaneamente, assurgere a fattore generatore di responsabilità aquiliana.
Ovviamente, deve trattarsi non di comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all’interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza, che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongono come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona.
Esistono alcuni doveri che derivano dal matrimonio che sono segnati da inderogabilità e da indisponibilità e che impongono un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo all’informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale, alla quale il matrimonio è rivolto.
La famiglia si configura oggi non già come luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, quanto piuttosto come la sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell’ambito della quale i componenti ricevono tutela e riconoscimento, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione ai principi della nostra Carta Costituzionale.
E’, a mio avviso, una nuova frontiera del diritto, spero in un suo sempre più nutrito sviluppo: la sua importanza è nel porre al centro dell’interesse la persona in quanto tale, entità purtroppo a lungo ignorata e calpestata.
Avv. Simona Napolitani
avvocatonapolitani@gmail.com

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